Art. 24 Costituzione

"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari."


STUPIDARIO GIURIDICO

LATERRAZZA SUL DIRITTO

 Legge Pinto: diritto all'equa riparazione

20/03/2012


La Legge n°89 del 24 marzo 2001 prevede un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

Tutti coloro i quali abbiano subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, hanno diritto ad una equa riparazione.

Lo Studio Legale si rende disponibile allo studio del caso concreto, al vaglio delle condizioni di proponibilita' dell'azione ed ad assistere tutti coloro che vogliano proporrre domanda di equa riparazione nei confronti del Ministro della Giustizia.